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Document delivery
Dal regolamento della Biblioteca:
Art. 12 : RIPRODUZIONE DEL MATERIALE
- La riproduzione fotostatica del materiale documentario della Biblioteca avviene secondo la normativa vigente sul diritto d’autore, in particolare l’art. 68 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Sono comunque esclusi:
- i documenti più antichi di 100 anni;
- i documenti in precario stato di conservazione;
- i documenti che necessitano di particolari tecniche di protezione, le stampe, le carte geografiche, le fotografie.
Art. 13: RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA E DIGITALE
- E’ consentito l’uso della propria macchina fotografica per la riproduzione delle opere nei locali della Biblioteca, esclusivamente per motivi di studio personale o per la diffusione dei documenti senza fini commerciali o scopo di lucro.
- La riproduzione fotografica avviene secondo la normativa vigente sul diritto d’autore, in particolare la Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.
- L’utente è tenuto a citare per ciascuna riproduzione la Biblioteca come fonte di provenienza del documento originale nel caso di diffusione delle riproduzioni.
- La riproduzione fotografica viene effettuata nei tempi e modi concordati di volta in volta, e con la condizione di consegnare alla Biblioteca una copia dei negativi o del supporto magnetico di ciascuna riproduzione.
- Per poter fotografare o scannerizzare il materiale è necessaria una richiesta scritta contenente lo scopo della riproduzione, nonché l’impegno a citare la Biblioteca ed a consegnare la copia dei negativi o del supporto magnetico.
- Qualora lo stato di conservazione del documento lo imponga, la Biblioteca può non autorizzare la riproduzione fotografica o digitale.



