Document delivery

Regolamento: Biblioteca provinciale

Dal regolamento della Biblioteca:
 
Art. 12 : RIPRODUZIONE DEL MATERIALE 

  1. La riproduzione fotostatica del materiale documentario della Biblioteca avviene secondo la normativa vigente sul diritto d’autore, in particolare l’art. 68 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Sono comunque esclusi: 

-       i documenti più antichi di 100 anni;
-       i documenti in precario stato di conservazione;
-       i documenti che necessitano di particolari tecniche di protezione, le stampe, le carte geografiche, le fotografie.
  
Art. 13: RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA E DIGITALE 

  1. E’ consentito l’uso della propria macchina fotografica per la riproduzione delle opere nei locali della Biblioteca, esclusivamente per motivi di studio personale o per la diffusione dei documenti senza fini commerciali o scopo di lucro.
  2. La riproduzione fotografica avviene secondo la normativa vigente sul diritto d’autore, in particolare la Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.
  3. L’utente è tenuto a citare per ciascuna riproduzione la Biblioteca come fonte di provenienza del documento originale nel caso di diffusione delle riproduzioni.
  4. La riproduzione fotografica viene effettuata nei tempi e modi concordati di volta in volta, e con la condizione di consegnare alla Biblioteca una copia dei negativi o del supporto magnetico di ciascuna riproduzione.
  5. Per poter fotografare o scannerizzare il materiale è necessaria una richiesta scritta contenente lo scopo della riproduzione, nonché l’impegno a citare la Biblioteca ed a consegnare la copia dei negativi o del supporto magnetico.
  6. Qualora lo stato di conservazione del documento lo imponga, la Biblioteca può non autorizzare la riproduzione fotografica o digitale.
XHTML 1.0 Valido!